Amministrazione di Sostegno
E’ un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che – per infermità o disabilità fisiche o psichiche – non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nella impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, l’amministratore viene scelto, tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario, tra soggetti estranei al nucleo familiare.
La domanda può essere presentata dall’interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.
Ricorso per Amministrazione di Sostegno
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